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Emergenza determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna

Gentile Cliente,

la informiamo che con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1.070 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.

In particolare, l’art. 10 della citata Ordinanza (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che il predetto evento costituisca causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile. 
 

Nello specifico, è stato stabilito che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sebbene la norma non impieghi espressioni quali “locazione finanziaria” e/o “finanziamenti di qualsiasi genere”, qualora la Vostra Società ricada nei presupposti sopra descritti, potrete in tal senso contattare Deutsche Leasing Italia Spa al seguente indirizzo mail moratoria@pec.dlitalia.it entro il 31 marzo 2024.  

Sussistendone i presupposti, le eventuali sospensioni saranno concesse alle seguenti condizioni:

Qualora sia prevista la sospensione dell’importo complessivo dei canoni
il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
sul debito residuo in linea capitale corrispondente all’ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
la scadenza finale del Contratto e dell’obbligo di pagamento del prezzo d’opzione d’acquisto finale (qualora l’opzione d’acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.

Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni
il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
sul debito residuo in linea capitale corrispondente all’ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
la scadenza finale del Contratto e dell’obbligo di pagamento del prezzo d’opzione d’acquisto finale (qualora l’opzione d’acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.

Sia in caso di sospensione dell’importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni
la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
la sospensione non determinerà l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
in presenza di canoni scaduti successivamente al 3 novembre 2023 e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente al 3 novembre né i canoni scaduti successivamente al 3 novembre e già pagati alla data della richiesta di sospensione;
qualora l’assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l’obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conduttore;
nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc…), il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;
il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l’interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).

22 febbraio 2024