Gentile Cliente,
con riferimento alla comunicazione pubblicata su questo sito lo scorso 20 novembre 2023 e che qui di seguito riportiamo, la informiamo che stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.
Gentile Cliente,
la informiamo che il Consiglio dei Ministri, nella riunione tenutasi lo scorso 28 agosto 2023, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha deliberato una serie di stati di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi in numerosi territori a livello regionale e provinciale (Delibera CdM pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023). Alla dichiarazione dello stato di emergenza, previsto per 12 mesi dalla data di deliberazione (dunque fino al 28 agosto 2024) per tutti i territori interessati, sono seguite le Ordinanze del Capo della Protezione Civile come di seguito elencate:
Ciascuna delle anzidette Ordinanze, disponendo che ciascuno degli eccezionali eventi meteorologici considerati costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile, contiene una disposizione inerente alla “Sospensione dei mutui”. Nello specifico, è stabilito che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici (“o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati” come precisato nella sola Ordinanza del 15 settembre 2023, n. 1.022 per le province dell’Emilia-Romagna interessate), hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del dPR n. 445/2000.
Ad integrazione di quanto sopra, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 novembre 2023, n. 1.040, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto l’estensione della misura di sospensione dei mutui, anche qualora l’attività agricola sia svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni.
Sebbene la norma non impieghi espressioni quali “locazione finanziaria” e/o “finanziamenti di qualsiasi genere”, qualora la Vostra Società ricada nei presupposti sopra descritti, potrete in tal senso contattare Deutsche Leasing Italia Spa al seguente indirizzo mail
moratoria@pec.dlitalia.itentro il 31 dicembre 2023.
Sussistendone i presupposti, le eventuali sospensioni saranno concesse alle seguenti condizioni:
Qualora sia prevista la sospensione dell’importo complessivo dei canoni
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il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
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conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
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sul debito residuo in linea capitale corrispondente all’ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto; l’importo dei canoni in scadenza successivamente al periodo di sospensione verrà conseguentemente rideterminato mantenendo invariato il tasso contrattuale;
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i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della sospensione; quanto non sarà stato pagato durante il periodo di sospensione, sarà suddiviso in quote uguali senza oneri aggiuntivi e ripartito nei canoni successivi al temine della sospensione.
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la scadenza finale del Contratto e dell’obbligo di pagamento del prezzo d’opzione d’acquisto finale (qualora l’opzione d’acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;
Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni
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il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
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conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
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sul debito residuo in linea capitale corrispondente all’ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
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le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
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la scadenza finale del Contratto e dell’obbligo di pagamento del prezzo d’opzione d’acquisto finale (qualora l’opzione d’acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.
Sia in caso di sospensione dell’importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni
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la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
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la sospensione non determinerà l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
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in presenza di canoni scaduti successivamente al 2 novembre 2023 e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente al 2 novembre né i canoni scaduti successivamente al 2 novembre e già pagati alla data della richiesta di sospensione
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qualora l’assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l’obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conduttore;
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nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc…), il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;
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il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l’interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione..
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durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).