Proroga dello stato di emergenza Emilia-Romagna
Gentile cliente,
facciamo seguito alla comunicazione sotto riportata per comunicare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo u.s. con la quale “è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.”
Qualora la Vostra Società ricada nei presupposti previsti dalla normativa, potete in tal senso contattare Deutsche Leasing Italia Spa al seguente indirizzo mail moratoria@pec.dlitalia.it
24 Aprile 2024
Emergenza Emilia-Romagna - Stato di emergenza connesso alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini.
Gentile Cliente,
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 110 del 12.05.2023 è stata pubblicata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 992 dell’8 maggio 2023, con cui sono stati disposti primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, connesso alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.
1 giugno 2023
Qualora sia prevista la sospensione dell’importo complessivo dei canoni
- il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
- conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- sul debito residuo in linea capitale corrispondente all’ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto; l’importo dei canoni in scadenza successivamente al periodo di sospensione verrà conseguentemente rideterminato mantenendo invariato il tasso contrattuale;
- i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della sospensione; quanto non sarà stato pagato durante il periodo di sospensione, sarà suddiviso in quote uguali senza oneri aggiuntivi e ripartito nei canoni successivi al temine della sospensione.
- la scadenza finale del Contratto e dell’obbligo di pagamento del prezzo d’opzione d’acquisto finale (qualora l’opzione d’acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;
Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni
- il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
- conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- sul debito residuo in linea capitale corrispondente all’ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
- le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
- la scadenza finale del Contratto e dell’obbligo di pagamento del prezzo d’opzione d’acquisto finale (qualora l’opzione d’acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.
Sia in caso di sospensione dell’importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni
- la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- la sospensione non determinerà l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
- in presenza di canoni scaduti successivamente al 2 novembre 2023 e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente al 2 novembre né i canoni scaduti successivamente al 2 novembre e già pagati alla data della richiesta di sospensione
- qualora l’assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l’obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conduttore;
- nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc…), il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;
- il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l’interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
- durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).