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Italy

Applicazione della definizione di Default

Gentile Cliente,

ti informiamo che la disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari - e pertanto anche a Deutsche Leasing Italia Spa - prevede che a partire dal 1° gennaio 2021 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano classificati come deteriorati (Default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante (past due);

l’intermediario finanziario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).

Quanto sopra – previsto all’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR) cui la Circolare 288/2015 di Banca d’Italia fa rinvio - è stato integrato dalle Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di Default (EBA/GL/2016/07) e dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni in arretrato.

Il sopra richiamato Regolamento delegato stabilisce che un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta)

l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa)

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di Default.

Fino al 31 dicembre 2021 per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari (e quindi anche per Deutsche Leasing Italia Spa) Banca d’Italia ha tuttavia fissato una soglia relativa delle esposizioni in arretrato pari al 5% (in luogo dell’1%) dell’esposizione complessiva verso una controparte  

Le nuove regole sulla definizione di Default – come sopra indicato – dovranno essere utilizzate dagli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori. In via generale queste regole avranno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, condivise con gli intermediari partecipanti e da questi utilizzate nelle valutazioni del merito di credito della clientela; nello specifico, queste regole non avranno alcun impatto sulle segnalazioni effettuate da Deutsche Leasing Italia Spa.
In particolare, le modifiche introdotte:

non incideranno sulla categoria degli “inadempimenti persistenti” in Centrale dei Rischi, che continueranno a seguire un criterio oggettivo legato esclusivamente alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento.

non modificheranno gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a “sofferenza”.

Se hai necessità di ulteriori informazioni, puoi consultare anche le “Q&A sulla nuova definizione di default” pubblicate sul sito di Banca d’Italia al seguente link