
Il glossario del leasing contiene definizioni e informazioni rilevanti per il leasing in Italia. Gli IAS/ IFRS recentemente introdotti hanno modificato alcune delle definizioni sotto elencate, soprattutto con riferimento all’identificazione e relativa contabilizzazione delle operazioni di Leasing Finanziario e Leasing Operativo.


Il Leasing è un contratto stipulato tra la società di leasing, il "locatore", e il cliente, il "locatario";
| – | la società di leasing compra ed è proprietaria del bene richiesto dal locatario;
| | | – | il cliente utilizza il bene della società di leasing e paga, per un periodo di tempo prestabilito, una rata come corrispettivo per l’uso di detto bene
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Esistono 2 tipi di leasing: il Leasing Finanziario e quello Operativo.
Il leasing rappresenta una forma finanziaria vantaggiosa, fiscalmente detraibile e alternativa rispetto ad altre forme di prestito e finanziamento. Il locatario può utilizzare i beni (es. macchinari, beni immobili, veicoli) senza l’obbligo di comprarli. L’oggetto in leasing è di proprietà della società di leasing fino alla data stabilita nel contratto per il pagamento di tutte le rate. Alla conclusione del contratto, il locatario può acquistare l’oggetto in leasing oppure restituirlo.
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Contratto in base al quale la società di leasing, dietro versamento di canoni periodici, mette a disposizione dell’utilizzatore beni mobili e immobili, strumentali alla sua attività. Il deprezzamento contabile e fiscale dell’oggetto è effettuato dal locatore e il locatario può rendere le rate di leasing completamente detraibili (quote di interesse e capitale più IVA) rispettando una durata minima.
Allo scadere del contratto il locatario può acquistare l’oggetto in leasing a un prezzo prestabilito, esercitando il diritto di opzione di acquisto finale, oppure restituirlo al locatore.
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È un contratto in base al quale il diritto d’uso di un oggetto di proprietà di una società di leasing viene trasferito per un determinato periodo di tempo, dietro un corrispettivo concordato e a determinate condizioni, al locatario. I contratti di leasing finanziario sono per lo più standardizzati e fanno riferimento alle leggi e giurisprudenza italiane.
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Si tratta di beni, mobili o immobili, strumentali all’attività del locatario.
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Si tratta di un importo determinato in un contratto di leasing che viene pagato dal locatario al locatore per l’uso di un bene strumentale. Il canone può essere determinato da un tasso fisso oppure indicizzato. È soggetto ad IVA. Può essere o meno comprensivo di servizi accessori quali assicurazione o altri servizi (es. assicurazione). La determinazione del canone viene stabilita dalla società di leasing in base a vari fattori quali il costo vigente del denaro, la durata e l’impostazione contrattuale, il merito di credito del cliente, la tipologia del bene, il valore dell’eventuale opzione di acquisto finale del bene stesso, i servizi accessori, etc.
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È una forma di leasing in cui un soggetto vende un bene alla società di leasing e questa concede lo stesso bene in locazione finanziaria al soggetto venditore. Si tratta quindi di una forma di leasing in cui il cliente funge anche da fornitore. Attraverso questa forma di leasing il cliente riceve l’ammontare che aveva investito al momento dell’acquisto del bene e allo stesso tempo utilizza l’oggetto che nel frattempo è diventato di proprietà della società di leasing.
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È il cliente della società di leasing che utilizza un oggetto di proprietà della società di leasing in base a un contratto.
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È il soggetto economico che si occupa dell’acquisto dell’oggetto scelto dal cliente e lo concede in leasing alle condizioni stabilite nel contratto.
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Forma di leasing in cui non è prevista l’opzione di acquisto finale. Il locatore ammortizza il bene e il locatario può detrarre tutte le spese relative al noleggio. Al termine del contratto il locatario restituisce al locatore l’oggetto in leasing. La durata minima contrattuale non ha limitazioni di natura fiscale ma varia generalmente tra i 12 e i 36 mesi.
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Si tratta del diritto di acquistare all’importo prestabilito il bene oggetto di leasing. La società di leasing è obbligata a vendere l’oggetto se richiesto dal locatario. Il valore prefissato alla stipula è normalmente significativamente inferiore rispetto al valore di mercato.
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Il valore residuo è il valore del bene al termine di un contratto di locazione operativa. I valori residui sono utilizzati nel Leasing Operativo per beni che mantengono un valore significativo allo scadere del termine contrattuale.
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Per quanto riguarda il Leasing Finanziario, al fine di garantire la detrazione fiscale del leasing, la durata minima deve essere uguale o superiore al 50% del periodo di ammortamento previsto dalle disposizioni fiscali applicabili.
Per quanto riguarda il Leasing Operativo non esiste una durata minima che varia però generalmente tra i 12 e i 48 mesi.
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È una forma di leasing in cui la somma di tutti i canoni di leasing è uguale al prezzo originario dell’oggetto concesso in leasing. In pratica, la somma dei canoni di locazione pagati dal locatario alla fine del contratto risulta essere pari all’importo che questi avrebbe dovuto pagare se avesse effettuato un pagamento in contanti.
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